Pergolato in edilizia libera: per la Cassazione non basta la natura dei materiali e amovibilità, occorre valutare l’uso e le esigenze più o meno temporanee
La Corte di Cassazione torna ad esprimersi sui pergolati con una recente sentenza penale, la n. 15223-2022.
La Corte d’appello confermava la sentenza di condanna dei proprietari di un pergolato installato in area paesaggisticamente vincolata senza chiedere le necessarie autorizzazioni.
Nel dettaglio la Corte d’appello osservava che il pergolato risultava:
Gli imputati decidevano, quindi, di far ricorso in Cassazione; tra i motivi a loro difesa sostenevano che la contestazione penale aveva ad oggetto un pergolato, struttura aperta sui lati esterni con funzione di riparo, leggera e facilmente amovibile, tale da realizzare un’ombreggiatura di modeste dimensioni.
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Gli ermellini ricordano che per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, un’opera può definirsi un pergolato quando si tratti di un manufatto:
in altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti.
Lo stesso legislatore, del resto, nell’individuare gli interventi edilizi liberamente eseguibili senza permesso di costruire, descrive i pergolati come “strutture di limitate dimensioni e non stabilmente infisse al suolo” (dm 02/03/2018, Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del dlgs 25 novembre 2016, n. 222).
Oltre a ciò, i giudici sottolineano in merito alla natura precaria dell’opera edilizia che:
essa non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per la sua realizzazione, tanto meno dalla sua facile amovibilità; quel che conta è la oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l’opera è destinata a soddisfare.
La oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare bisogni non provvisori, la sua conseguente attitudine ad una utilizzazione non temporanea, né contingente, è criterio da sempre utilizzato dalla giurisprudenza della Cassazione per distinguere l’opera assoggettabile al permesso di costruire da quella realizzabile liberamente, a prescindere dall’incorporamento al suolo o dai materiali utilizzati.
Nel caso in esame, contrariamente ai rilievi dei ricorrenti, la struttura ed i materiali utilizzati, l’incisione nel terreno né precaria né tendenzialmente contingente escludono in radice la configurabilità del preteso pergolato.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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Scarica Corte di Cassazione - sentenza n. 15223-2022 (pergolato e titoli edilizi)
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